Art. 1.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate o altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione associato alla prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante, considerata di alto interesse sociale.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti:

          a) al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini che eseguono terapia cronica con farmaci anticoagulanti orali o eparina;

          b) alla prevenzione delle complicanze emorragiche e trombotiche;

          c) ad agevolare l'inserimento dei pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

          d) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze a causa della loro patologia di base o della terapia con farmaci anticoagulanti;

          e) a migliorare l'educazione e la conoscenza sociale generale per la conduzione della terapia con farmaci anticoagulanti;

          f) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino in terapia con farmaci anticoagulanti e della sua famiglia;

          g) a provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi di cura delle malattie di cui al comma 1.

 

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